Come funziona la prescrizione per le bollette luce e gas?

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Sommario: La normativa vigente prevede che il trascorrere del tempo possa comportare la perdita di un diritto, rendendo impossibile al soggetto richiederlo in seguito. Nel contesto delle bollette, la prescrizione si verifica quando tale diritto riguarda il pagamento di una fattura per l’energia elettrica o il gas relativa a un periodo passato.


Se passa un determinato lasso di tempo senza che ricevi alcun avviso, il fornitore non potrà più richiederti il pagamento di quell’importo.

Prescrizione bollette: di cosa si tratta?

La normativa vigente prevede che il trascorrere del tempo possa comportare la perdita di un diritto, rendendo impossibile al soggetto richiederlo in seguito. Nel contesto delle bollette, la prescrizione si verifica quando tale diritto riguarda il pagamento di una fattura per l’energia elettrica o il gas relativa a un periodo passato. Se passa un determinato lasso di tempo senza che ricevi alcun avviso, il fornitore non potrà più richiederti il pagamento di quell’importo. Quando il soggetto titolare non esercita un diritto per il periodo stabilito dalla legge, tale diritto si estingue a causa della prescrizione. Di seguito è riportato l’articolo 2934 del Codice Civile:

  1. La prescrizione è acquisita, e corre contro tutti, nel tempo e nel modo stabiliti dalla legge.
  2. La prescrizione può essere acquisita anche dal titolare del diritto, ma quest’ultimo può impedire che la prescrizione si compia nel tempo e nel modo stabiliti dalla legge.
  3. Quando il titolare non esercita un diritto per il tempo determinato dalla legge, questo si estingue per prescrizione.

Quali sono le tempistiche per la prescrizione delle bollette luce e gas?

La prescrizione ordinaria, in generale, prevede un termine di 10 anni, applicabile a tutti quei crediti per i quali la legge non specifica diversamente. Tuttavia, per quanto riguarda le bollette di energia elettrica, gas e altre utenze come acqua, telefono, ADSL e fax, la prescrizione è di 2 anni. Questo è quanto stabilito dalla nuova integrazione alla legge di bilancio 2020, numero 160 del 2019, in conformità alle direttive di ARERA.

Ecco i punti chiave riguardanti la prescrizione delle bollette:

  1. la prescrizione ordinaria per le bollette di energia elettrica, gas e altre utenze è di 2 anni.
  2. per le bollette di conguaglio con scadenza successiva al 1° marzo 2018, la prescrizione è stata ridotta da 5 a 2 anni, al fine di evitare bollette eccessive.
  3. qualora vi siano ritardi nella fatturazione dovuti alla negligenza del fornitore o distributore, il cliente è tenuto a pagare solo gli ultimi 2 anni fatturati.
  4. se la bolletta viene oggetto di una procedura giudiziale, il termine di prescrizione si estende a 10 anni in base all’articolo n. 2948 del Codice Civile.

È importante essere a conoscenza dei dettagli relativi alla nuova prescrizione di 2 anni. Per ulteriori informazioni, puoi leggere l’articolo “Bollette e Morosità: arriva la prescrizione per i debiti oltre i 2 anni!”.

Contestazione della prescrizione della bolletta: come farla?

Quando si riceve una richiesta di pagamento che potrebbe essere caduta in prescrizione, è fondamentale verificare se effettivamente si tratti di un caso di prescrizione. Per comprendere meglio la situazione, è utile distinguere tra sollecito di pagamento dopo i 2 anni, che è ingiusto, e sollecito di pagamento entro i 2 anni, che è legittimo.

A seconda del caso, si possono adottare le seguenti azioni:

Per il sollecito di pagamento dopo i 2 anni :

  • non è necessario effettuare il pagamento richiesto in quanto è ingiusto.

Per il sollecito di pagamento entro i 2 anni:

  • sei tenuto a pagare l’importo richiesto siccome è legittimo. Se l’importo è elevato, è possibile richiedere una rateizzazione.


Nel caso in cui si sia accertata la prescrizione, è indispensabile contestare tempestivamente il decorso dei termini. Ciò può essere fatto personalmente o tramite l’assistenza di un avvocato. È importante valutare immediatamente la richiesta di pagamento della bolletta.

A partire da marzo 2018, se la bolletta di conguaglio arriva in ritardo a causa di negligenza del fornitore o del distributore, il cliente è tenuto a pagare solo gli ultimi 2 anni fatturati.

Per contestare una bolletta di luce o gas, si consiglia sempre di inviare una comunicazione scritta tramite uno dei seguenti metodi: raccomandata A/R, fax o posta elettronica certificata (PEC). Nella comunicazione, è necessario fornire i seguenti dettagli:

  1. Dati dell’intestatario e dell’utenza, inclusi nome, cognome e codice POD (per l’utenza luce) o codice PDR (per l’utenza gas).
  2. motivi del reclamo.
  3. copia del documento d’identità dell’intestatario.
  4. la fattura o il sollecito ricevuto oltre i termini.
  5. eventuale prova di pagamento (ricevuta) nel caso in cui si tratti di un sollecito relativo a una bolletta già pagata.

Seguendo questi passaggi, sarà possibile affrontare la situazione in modo adeguato e tutelare i propri diritti.

Prescrizione vs decadenza delle bollette: le differenze principali!

Entrambi i termini, prescrizione e decadenza, condividono un elemento comune: il trascorrere del tempo che porta all’estinzione di un diritto. Tuttavia, è importante comprendere la sostanziale differenza tra i due concetti.

Di seguito spiego in dettaglio la prescrizione e la decadenza nel contesto delle bollette:

Prescrizione della bolletta:

  • La prescrizione si verifica quando il diritto relativo alla bolletta si estingue a causa del mancato esercizio da parte del titolare, ovvero il fornitore, entro il termine stabilito dalla legge.
  • L’articolo 2934 del Codice Civile disciplina la prescrizione delle bollette.

Decadenza della bolletta:

  • La decadenza si verifica quando si perde la possibilità di esercitare il diritto a causa del mancato rispetto di un termine perentorio.
  • L’articolo 2964 del Codice Civile regola la decadenza delle bollette.

È importante sottolineare che nella situazione di decadenza non si possono applicare né la sospensione né l’interruzione della prescrizione.

Conservare le bollette: per quanto tempo?

Se ti trovi nella situazione in cui il fornitore ti richiede il pagamento di una bolletta di un anno fa, ma sei sicuro di averla già pagata, è importante essere in grado di dimostrare il pagamento effettuato in precedenza.

Ecco come puoi fare a dimostrare che hai già pagato quella specifica bolletta, a seconda della modalità di pagamento utilizzata:

Modalità di pagamento tramite bollettino postale o lottomatica:

  • Recupera la copia del bollettino postale o della ricevuta della lottomatica, che confermeranno il pagamento effettuato.

Modalità di pagamento online:

  • Recupera la ricevuta del pagamento effettuato online o qualsiasi altro documento che attesti l’avvenuto pagamento tramite questo metodo.


È importante tenere presente che, come menzionato in precedenza, la prescrizione delle bollette è di 2 anni. Pertanto, in teoria, è consigliabile conservare le bollette per lo stesso periodo di tempo. Dopo questo periodo, il fornitore o chiunque agisca per suo conto (ad esempio, una società di recupero crediti) non può richiederti il pagamento, quindi non è necessario conservarle oltre tale termine.

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Bollette di conguaglio: quando non si devono pagare?

La bolletta di conguaglio rappresenta una fattura relativa a un periodo precedente rispetto alla bolletta appena emessa. Ecco alcuni punti da tenere presente:

  • il conguaglio si verifica in diverse situazioni, ad esempio quando i consumi fatturati erano basati su stime anziché su dati reali, oppure se le bollette non sono state pagate per un certo periodo per qualsiasi motivo, compresa la responsabilità del fornitore stesso.
  • è comune che il fornitore o una società di recupero crediti invii la comunicazione di conguaglio anche oltre il termine previsto dalla legge.
  • è importante conoscere i propri diritti e sapere che le bollette di luce e gas scadute da più di 2 anni non devono essere pagate.
  • se l’importo della bolletta è elevato, è possibile richiedere al fornitore la possibilità di rateizzarla.

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Info

Aggiornato su 1 Giu, 2023

redaction La redazione di Energia-Luce.it
Redactor

Piero Battistel